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LA RESPONSABILITA’ FA PAURA

by / sabato, 26 marzo 2022 / Published in Sicurezza e salute
Riportiamo di seguito, grazie all’Avvocato Angelo Di Lorenzo, delle preziose osservazioni dello “Studio Cataldi”, portale d’informazione giuridica, fra i più importanti siti di diritto in Italia.
Avv. Angelo Di Lorenzo
“StudioCataldi.it” riassume la questione della prescrizione dei sieri vaccinali che, riordinata per puntazione, fa emergere in maniera evidente quant’è seria.
La decisione di esecuzione della commissione europea del 21.12.2020 che ha autorizzato il primo siero vaccinale ha precisato che trattasi di “medicinale soggetto a prescrizione medica”.
Ha fatto seguito il provvedimento del Ministero della Salute del 24.12.2020 con il quale si è reso noto che EMA aveva autorizzato il primo vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 con condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo di farmaco “soggetto a prescrizione medica.”
AIFA dichiara che i vaccini anticovid sono soggetti a prescrizione ripetibile limitativa, che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o medici specialisti, come previsto dagli articoli 91 e 93 del Dlgs n. 219/2006.
Se la norma per la somministrazione e l’utilizzo dei farmaci vaccinali “in fase di osservazione” prevede la prescrizione medica, il banco salta quando si scarica la responsabilità sui medici i quali, in base ai propri obblighi deontologici, sono tenuti a rispettare i seguenti doveri:
Il medico deve diagnosticare, prevenire, curare e riabilitare il paziente.
La competenza specifica del medico “impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.”
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali.
Alla luce di quanto sopra, ve lo immaginate un medico, anche fosse il maggior prezzolato che si possa immaginare, che sia talmente incauto nel prescrivere un vaccino ad un minorenne dichiarando di aver conosciuto la condizione clinica del ragazzo, di averlo trovato sano e robusto, ma di prescrivergli ugualmente il vaccino per lui sicuro e efficace contro una malattia di cui non è affetto, magari anche disattendendo richieste giustificate di esenzione o differimento?
Saranno anche gli esecutori materiali di crimini contro l’umanità ma di certo fessi non sono: però proprio per questo risponderanno per dolo e omissioni.

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