Progetto di riforma
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE
È il capo dello Stato e del Governo ed è eletto direttamente dal Corpo elettorale ogni 5 anni.
L’appannaggio dell’attuale Presidente della Repubblica sarà destinato anche al Capo del Governo vista la coincidenza delle due cariche nella stessa persona; con il conseguente risparmio.
GOVERNO
Presieduto dal Presidente della Repubblica. Composto da 12 Segretari di Stato e 12 Sottosegretari di Stato.
MINISTERI= Segretari di Stato
12 Segretari di Stato
CAMERA DEI DEPUTATI
Eletta con sistema proporzionale, con sbarramento al 4% dei voti validi. È composta da 400 Deputati che durano in carica 5 anni.
Soppressi 230 seggi da Deputati rispetto all’attuale ordinamento.
SENATO DELLA REPUBBLICA Federale
Sono componenti i 20 Presidenti delle Regioni ed i Presidenti delle Province. Ha competenza legislativa in materia di bilancio, trattati internazionali, riforma costituzionale, norme elettorali statali e degli enti locali ed in tutte le materie di competenza concorrente con le Regioni.
Soppressi 315 senatori eletti ed i senatori a vita con il conseguente risparmio. I componenti del Senato sono retribuiti dalla rispettiva Regione visto che ricoprono la carica elettiva di Presidente del rispettivo Ente territoriale.
CORTE COSTITUZIONALE
Composta da 12 giudici:
3 nominati dal Presidente della Repubblica Federale;
3 nominati dalla Camera dei Deputati;
3 nominati dal Senato Federale;
3 nominati dalle Supreme Magistrature.
Ciascun giudice dura in carica 5 anni e non è rinominabile.
In caso di parità di espressione prevale il parere del Presidente della Corte.
Vi sono 3 giudici in meno rispetto all’attuale composizione con conseguente risparmio.
Le 20 Regioni
Tutte a statuto ordinario per effetto della riforma federalista.
Ogni Regione ha un Presidente della ed un’Assemblea regionale eletti direttamente dal Corpo elettorale con sistema proporzionale con sbarramento al 4% dei voti validi.
Ogni Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta regionale in un numero non superiore a 12 Assessori.
A questi andranno aggiunti i Presidenti di Provincia che, eletti direttamente e contestualmente all’Assemblea regionale, avranno compiti di coordinamento degli enti locali di loro competenza.
Il Presidente, la Giunta e l’Assemblea regionale durano in carica 5 anni.
Le Province (109)
Le Province, così come oggi siamo abituati ad intenderle, non esistono più.
Le Assemblee e le Giunte provinciali sono soppresse in nome di una proficua riforma federalista.
Ogni Provincia ha un Presidente eletto direttamente dal Corpo elettorale.
Ogni Presidente fa parte della Giunta regionale con mansioni di rappresentanza e coordinamento degli enti locali di sua competenza, il Consiglio Provinciale è composto dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Provincia.
Il Presidente dura in carica 5 anni, così come la Giunta regionale.
Il Prefetto controlla la legalità dell’operato delle amministrazioni periferiche con il compito di rappresentare la federazione e, quindi, l’unità dello Stato.
I Presidenti di Provincia, di fatto, sono assessori della Giunta regionale e come tali svolgono solo funzioni amministrative. Ciò determina l’abolizione dei Consigli provinciali dove attualmente vi sono circa 4000 amministratori di cui 2900 consiglieri, circa 50 tra Presidenti e Vicepresidenti, un centinaio di Presidenti di Giunta ed oltre 900 assessori. Con la riforma prospettata si risparmierebbero circa 50 milioni di euro ogni anno di soli compensi.
I Comuni (8103 dei quali 4201 montani)
Ogni Comune ha un Sindaco ed un Consiglio comunale eletti direttamente dal Corpo elettorale con sistema proporzionale con sbarramento al 4% dei voti validi.
Ogni Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale in un numero non superiore a 12 Assessori.
Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale durano in carica 5 anni.
Comunità Montane ( 356 circa)
Le Comunità montane sono abolite e le loro funzioni sono distribuite alle Regioni ed ai comuni montani di competenza.
Il risparmio prospettato è di circa 500 milioni di euro ogni anno.
Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale;
Consiglio di Stato
Giustizia Civile
Giudice di Pace o Tribunale
Corte di Appello
Giustizia Penale
Tribunale o Corte di Assise
Corte di Appello
I GRADI DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO, CIVILE E PENALE SONO DUE. VIENE ABROGATA LA CORTE DI CASSAZIONE. VIENE INTRODOTTO IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO CHE NON DEVE DURARE PIU’ DI DIECI ANNI DECORSI I QUALI I MAGISTRATI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER LA MANCATA EMANAZIONE DELLE SENTENZE LORO ASCRIVIBILI. VIENE INTRODOTTA LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.
Istituti penitenziari
Gli istituti penitenziari saranno privatizzati ed i detenuti saranno obbligati, in ragione delle loro capacità ed attitudini, a svolgere attività lavorativa di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, (es. pulizia dei boschi, delle sponde fluviali, manutenzione ordinaria delle strade o degli edifici pubblici museali)